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MANUTENZIONE IMPIANTI
ANTINCENDIO |
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La manutenzione degli impianti di
sicurezza e delle attrezzature è molto importante
per garantirne l'efficienza. Oltre ad una corretta
installazione è fondamentale affidarsi a
professionisti del settore in grado di assistere e
manutenere correttamente e regolarmente gli impianti
e le attrezzature antincendio.
I nostri Clienti hanno scelto un partner attento
alle innovazioni tecnologiche del settore, sempre
aggiornato sul quadro tecnico-normativo di
riferimento ed attento ad una precisa e puntuale
formazione dei propri manutentori. |
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Il servizio di manutenzione è svolto con
puntualità e nei termini di legge da tecnici
altamente qualificati, con comprovata esperienza e
costantemente aggiornati sulle normative vigenti
come previsto dal nostro Sistema Qualità.
Per usufruire di questo servizio potete
recarvi direttamente presso la nostra sede oppure
richiederci l'intervento a domicilio grazie alle
nostre officine mobili opportunamente attrezzate.
Potete inoltre incaricarci di gestire la
manutenzione tramite un sistema computerizzato, cosi'
da garantirvi il rispetto delle scadenze previste
dalla normativa. |
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Manutenzione estintori e controllo
VISITA SEMESTRALE A NORMA CON IL D.M. 10/03/98 E
UNI 9994 PUNTO 5.2
Le ricariche ed i collaudi UNI 9994 5.3 e 5.4 sono
esclusi ed eventualmente da quantiificare a parte
qualora se ne presenti la necessità, secondo il
registro dei controlli redatto sall'azienda
semestralmente in base al tipo di estintore:
Gli estintori a polvere conformi alla CE/PED devono
essere ricaricati ogni 3 anni e collaudati ogni 12;
Gli estintori a polvere NON conformi alla CE/PED
devono essere ricaricati ogni 3 anni e collaudati
ogni 6;
Gli estintori a CO2 devono essere ricaricati ogni 5
anni e collaudati (collaudo ISPESL) ogni 10.
Manutenzione idrante e/o naspo
VISITA SEMESTRALE A NORMA CON IL D.M. 10/03/98,
UNI 671/3 E UNI 10779
Il servizio comprende il controllo semestrale e la
prova alla pressione dei esercizio, incluso il
collaudo quinquennale delle manichette e l’eventuale
prova pressione e portata della rete idrica
antincendio con strumento certificato “fireflow” e
documentazione fotografica. |
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PORTE TAGLIAFUOCO: NORME E LEGGI DI
RIFERIMENTO
Il vero obiettivo del sistema normativo sulle porte
tagliafuoco, non deve essere solo il rispetto di una
serie di adempimenti tecnici e burocratici, ma
soprattutto quello che le porte installate
impediscano effettivamente la propagazione
dell'incendio.
Sono pertanto necessarie regole tecniche e procedure
certe, che consentano ai produttori, ai laboratori
di prova ,agli installatori e ai preposti organi di
controllo di operare con serietà e tranquillità.
Ovviamente in materia di sicurezza e prevenzioni
incendi sono molteplici le leggi e norme che
disciplinano la materia, tra queste riteniamo
fondamentale evidenziare quelle che più sono
pertinenti con il comparto delle chiusure metalliche
tagliafuoco.
NORMA UNI 9723:1990/A1 - Resistenza al fuoco di
porte ed altri elementi di chiusura
La vigente Norma di riferimento per le porte
tagliafuoco è la norma UNI 9723:1990 A1.
La norma UNI 9723:1990 A1 contiene tutte quelle
indicazioni di carattere tecnico alle quali i
laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni
devono attenersi per testare i prodotti e quindi
rilasciare successivamente i certificati di prova;
contiene inoltre altre informazioni di carattere
tecnico sulla base delle quali in fase in rilascio
del certificato di omologazione, il Ministero degli
Interni, concede delle estensioni ai risultati
precedentemente ottenuti in fase di prova.
DECRETO 14 DICEMBRE 1993 - Norme tecniche e
procedurali per la classificazione di resistenza al
fuoco e domologazione di porte ed altri elementi di
chiusura
E' il primo D.L. che esprime ed identifica in modo
chiaro quali debbano essere le norme tecniche e
procedurali per la classificazione di resistenza al
fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di
chiusura. Nel decreto viene infatti citata la norma
UNI 9723 quale unica norma di riferimento e vengono
altresì esplicitate le definizioni di:
Omologazione
Laboratorio autorizzato
Certificato di prova
Produttore
Dichiarazione di conformità
Marchio di conformità
Prototipo omologato
Ed inoltre vengono anche espressi gli obblighi dei
produttori di porte nei confronti degli utilizzatori,
ovvero
Garantire la conformità del prodotto;
Emettere la "Dichiarazione di conformità" con la
quale il produttore attesta la conformità del
prodotto al prototipo omologato e riporta i dati del
marchio di conformità;
Applicare su ogni porta del "marchio di conformità"
con l'indicazione permanente ed indelebile dei
parametri stabiliti dalla NORMA UNI 9723 ed inoltre
gli estremi identificativi dell'atto di
omologazione.
DECRETO 27 GENNAIO 1999 - Resistenza al fuoco di
porte ed altri elementi di chiusura, prove e criteri
di classificazione
Il presente decreto assume la propria importanza dal
fatto che specifica in modo chiaro secondo quali
criteri si effettua la "Classificazione" di
resistenza al fuoco di porte ed altri elementi,
ovvero secondo i criteri tecnici contenuti nella
NORMA UNI CNVVF 9723 e nel primo foglio di
aggiornamento UNI-CNVVF 9723:1990/A1.
Altresì importante è il chiarimento in merito ai
limiti dimensionali di porte di qualsiasi natura e
portoni scorrevoli oggetto del procedimento
dell'omologazione. Sono inoltre riportate, nel
presente decreto,le tolleranze delle misure
ammissibili in sede di verifica e controllo.
DECRETO 21 GIUGNO 2004 - Norme tecniche e
procedurali per la classificazione di resistenza al
fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di
chiusura
Il decreto 21 giugno 2004 (G.U. n. 155 del 5-7-2004
) regola attualmente le norme tecniche e procedurali
per la classificazione di resistenza al fuoco ed
omologazione delle porte.
Art. 1 - Classificazione
4. Salvo diversa indicazione dei decreti di
prevenzione incendi la classe di resistenza al fuoco
richiesta per porte ed altri elementi di chiusura
con la terminologia RE e REI è da intendersi, con la
nuova classificazione , equivalente a E ed EI2
rispettivamente. Laddove nei decreti di prevenzione
incendi di successiva emanazione sia prescritto
l'impiego di porte ed altri elementi di chiusura
classificati E ed EI2 potranno essere utilizzati
porte omologate con la classificazione RE e REI nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal
presente decreto.
Ai fini dell'impiego, la nuova classificazione E e
EI2 è ritenuta quindi equivalente all'attuale
classificazione RE e REI.
Art. 3 - Utilizzazione
1. Le porte ed altri elementi di chiusura resistenti
al fuoco da impiegarsi nelle attività soggette
all'applicazione delle norme e criteri di
prevenzione incendi devono essere omologate.
Il regime "omologativo" è in essere già dal
01/01/95, sancito dal decreto DM 14.12.1993, questo
termine è stato prorogato con successivi decreti
fino al 01/05/99 dal decreto DM 30 gennaio 1999,
rendendo obbligatorio a partire da questa data la
commercializzazione in Italia di porte resistenti al
fuoco i cui prototipi siano omologati.
2. La documentazione da disporre per la immissione
in commercio delle porte resistenti al fuoco è
composta da:
a) copia dell'atto di omologazione della porta;
b) dichiarazione di conformità alla porta omologata;
c) libretto di installazione, uso e manutenzione.
Nello stesso art. 3 sono precisati gli obblighi a
cui è tenuto invece l'installatore delle porte e
l'utilizzatore delle stesse:
3) L'installatore è tenuto a redigere a propria
firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai
sensi del decreto 4 maggio 1998 allegato II comma
2.1.;
4) L'utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza
ogni porta resistente al fuoco, mediante controlli
periodici da parte di personale qualificato e
secondo le indicazioni d'uso e manutenzione di cui
all'Art. 2, lettera j, presenti nel libretto di uso
e manutenzione.
Andando a leggere cosa e riportato nel decreto 4
maggio 1998 allegato II comma 2.1, troviamo:
2.1 La documentazione è costituita da una
dichiarazione di corretta posa in opera a firma
dell'installatore, da cui si evincano tipologia,
dati commerciali di identificazione e ubicazione dei
materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate
le dichiarazioni di conformità del materiale o del
prodotto da parte del fornitore e le copie
dell'omologazione del prototipo prevista dalla
vigente normativa.
All'art. 2 lettera j del DM 31 giugno 2004, troviamo
scritto:
j) per "Libretto di installazione, uso e
manutenzione" si intende il documento , allegato ad
ogni singola fornitura di porte resistenti al fuoco,
che riporta come minimo, i seguenti contenuti:
j.1) modalità ed avvertenze d'uso;
j.2) periodicità dei controlli e delle revisioni con
frequenza almeno semestrale;
j.3) disegni applicativi esplicativi per la corretta
installazione, uso e manutenzione della porta;
j.4) le avvertenze importanti a giudizio del
produttore.
Quindi oltre gli obblighi per il produttore delle
porte, il DM 21 giugno 2004 introduce anche quelli
cui sono tenuti l'installatore della porta e
l'utilizzatore finale, così di garantire la corretta
installazione e l'efficienza nel tempo della porta.
E' evidente che per tutto ciò che riguarda
l'installazione e la manutenzione della porta, si
deve far esclusivamente riferimento ai documenti
forniti dal produttore della porta.
Non sono possibili pertanto modifiche al sistema di
installazione e nemmeno interventi di sostituzione
degli accessori, che non siano quelli previsti dal
produttore delle porte.
Nel DM 21giugno 2004 è anche definito l'iter
procedurale per ottenere l'atto di omologazione, la
documentazione che deve accompagnare le forniture
delle porte e gli obblighi cui deve sottostare il
produttore delle porte.
Art. 4 - Procedure per il rilascio dei certificati
di prova
a) il produttore deve trasmettere ad un "laboratorio
autorizzato" l'istanza e la documentazione tecnica
relativa al campione da sottoporre a prova di
resistenza al fuoco;
b) il laboratorio verifica la correttezza della
documentazione e richiede entro trenta giorni
l'invio dei campioni da sottoporre a prova;
c) il produttore invia la campionatura di prova
comprensiva del campione testimone;
d) il laboratorio iscrive la pratica nello specifico
elenco cronologico;
e) il laboratorio effettua le prove di resistenza al
fuoco ed entro novanta giorni dalla data di
iscrizione rilascia il certificato di prova.
Art. 5 - Procedure per il rilascio dell'atto di
omologazione
a) il produttore inoltra istanza all'area di
protezione passiva della Direzione centrale per la
prevenzioni incendi del Ministero dell'interno,
corredata dal certificato di prova in forma
originale;
b) l'area di protezione passiva avvia il
procedimento amministrativo, richiedendo l'importo
relativo alla pratica;
c) il produttore invia l'attestato di pagamento;
d) l'area di protezione passiva rilascia al
produttore, entro sessanta giorni dal ricevimento
dell'attestato pagamento, l'atto di omologazione
della porta resistente al fuoco contenente tutte le
modifiche consentite sul prototipo omologato.
Sull'atto di omologazione sono riportate le
variazioni consentite dalle norme UNI-CNVVF 9723/FA1
e UNI EN 1634-1 e che interessano in particolare:
le estensioni dimensionali della porta rispetto al
prototipo omologato
le variazioni dimensionali della specchiatura
eventualmente contenuta nella porta
le variazioni di tipologia, quali da più ante a meno
ante
i limiti delle variazioni geometriche della
specchiatura
la possibilità di estendere da porta senza battuta a
porta con battuta
Nel DM 21 giugno 2005, sono precisati gli obblighi e
le responsabilità cui è soggetto il produttore delle
porte resistenti al fuoco.
Art. 7 - Obblighi e responsabilità per il produttore
1. Il produttore della porta resistente al fuoco è
tenuto alla osservanza dei seguenti adempimenti:
a) emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la
dichiarazione di conformità;
b) rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco,
copia dell'atto di omologazione cui fa riferimento
la dichiarazione di conformità;
c) fornire a corredo di ogni esemplare di porta, il
libretto di installazione, uso e manutenzione;
d) applicare sulla porta il marchio di conformità
(in forma permanente ed indelebile);
e) consentire l'accesso ai locali di deposito,
fornire tutte le informazioni necessarie alla
verifica della conformità dei prodotti stessi e
consentire il prelievo di quanto necessario alle
operazioni di controllo.
Importante infine, quanto riporta l'art. 10 perché
definisce le norme transitorie ai fini del rilascio
dell'atto di omologazione.
Art. 10 - Norme transitorie
1. Ai fini del rilascio dell'atto di
omologazione,..., le prove di resistenza al fuoco si
eseguono secondo la norma UNI EN1634-1.... E'
inoltre consentito eseguire le prove anche secondo
la UNI-CNVVF 9723/FA1 fino all'entrata in vigore
dell'obbligo della marcatura CE;
2. E' consentito il rilascio di atti di omologazione
per porte certificate con la norma UNI-CNVVF
9723/FA1 nel rispetto delle procedure previste dal
decreto 14 dicembre 1993 e anche nel rispetto agli
articoli 5 e 6 del DM 21 giugno 2004.
Quindi fino all'entrata in vigore dell'obbligo della
marcatura CE, valgono gli atti di omologazione
rilasciati a fronte di prove eseguite secondo la
norma UNI-CNVVF 9723/ FA1, allo stesso modo di prove
eseguite con la norma UNI EN 1634-1.
Quanto sopra è stato ribadito nel successivo Decreto
16 febbraio 2007.
DECRETO 16 FEBBRAIO 2007 - Classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione
Nel successivo decreto ministero dell'interno 16
febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29-3-2007) è ancora
precisato:
Art. 3 - Prodotti per i quali è prescritta la
classificazione di resistenza al fuoco
4. Per le porte e gli altri elementi di chiusura,
per le quali non è ancora applicata la procedura ai
fini della marcatura CE, in assenza delle
specificazioni tecniche e successivamente durante il
periodo di coesistenza, l'impiego in elementi
costruttivi e opere in cui è prescritta la loro
classe di resistenza al fuoco, è subordinato al
rilascio dell'omologazione ai sensi degli articoli 5
e 6 del decreto del ministero dell'interno 21 giugno
2004 e consentito nel rispetto dell'art. 3 del
medesimo decreto. Al termine del periodo di
coesistenza, definito con comunicazione della
Commissione dell'Unione europea, detta omologazione
rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul
mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego
entro la data di scadenza dell'omologazione stessa.
E' evidente quindi che fino quando non sarà
obbligatoria la marcatura CE, le porte resistenti al
fuoco per essere commercializzate in Italia,
dovranno essere "omologate".
Considerato inoltre che la validità temporale degli
atti di omologazione ottenuti con la norma UNI-CNVVF
9723/ FA1 è la stessa di quelli ottenuti con la UNI
EN 1634-1 e evidente che con l'entrata in vigore
della marcatura CE, scadranno entrambi nello stesso
momento. |
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D.M. 10/03/1998 |
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